Titolo I
Disposizioni generali
Art.1
E' fondata in Reggio Emilia l'Associazione "Federazione Diocesana Servizi Agli Anziani". La Federazione Diocesana Servizi Agli Anziani è l'organismo associativo promozionale e rappresentativo degli Enti ecclesiastici dì accoglienza agli anziani e altre persone in stato di bisogno, siano essi enti civilmente riconosciuti o solo strutture parrocchiali costituite a tale finalità, che, con forme giuridiche ed organizzative proprie, orientano la loro attività all'assistenza integrale della persona e dei suoi familiari in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
Art.2
L'Associazione ha durata illimitata. La sua sede legale è in Reggio Emilia presso la Curia della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla in via Vittorio Veneto n. 6.
Art.3
L'Associazione opera senza scopo di lucro per la realizzazione esclusiva di finì di solidarietà. L'Associazione si dota degli strumenti e delle collaborazioni volontarie a professionali, nel rispetto delle normative vigenti, necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Art.4
L'Associazione fa proprie le dichiarazioni di principio della Dottrina della Chiesa nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla normativa nazionale e regionale vigente.
In particolare l'Associazione opera per la più piena realizzazione sociale dei principi di sussidiarietà, solidarietà e responsabilità propugnando:
· il rispetto e la tutela della vita di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale
· i diritti fondamentali di ogni uomo di uguaglianza e giustizia sociale
· il diritto alla salute, alla casa ed alla realizzazione della personalità di ogni uomo in tutte le fasi della vita
· il valore della permanenza dell'anziano presso la propria famiglia, comunità o abitazione
· il diritto della famiglia e delle comunità ad essere agevolate nell'assistere le persone in stato di bisogno
· il dovere dello stato e degli enti pubblici locali di riconoscere il valore sociale di utilità pubblica degli enti privati socio - assistenziali senza scopo di lucro
Art.5
Sono organi dell'Associazione:
· l'Assemblea
· il Consiglio direttivo
· il Presidente
· Il Collegio dei Revisori dei conti
Titolo II
Scopi e funzioni
Art.6
L'Associazione si propone fini di rappresentanza, sviluppo, coordinamento e tutela degli Enti associati riguardanti gli interessi generali della categoria, garantendone la più piena autonomia, anche in particolare riferimento all'autonomia di ogni associato nella scelta dei fornitori e dei consulenti amministrativi, legali e del lavoro necessari alla gestione dell'attività
Art.7
L'Associazione Garantisce agli Enti associati autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare ed amministrativa; ne rispetta la personalità morale e giuridica; ne difende la proprietà patrimoniale.
Art.8
L'attività dell'Associazione è particolarmente volta:
a) a promuovere il consolidamento, lo sviluppo ed il coordinamento degli enti associati
b) a rappresentare gli enti associati nei rapporti con le autorità civili
c) a garantire agli enti associati assistenza formativa, tecnica ed organizzativa
d) a curare opportuni mezzi di informazione interni ed esterni alla associazione
e) a favorire la qualificazione e la formazione permanente di chi opera presso gli enti associati
f) a sollecitare, ai diversi livelli, provvedimenti legislativi ed interventi economici a sostegno degli enti associati
g) ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica intorno ai problemi ed al servizio reso alla comunità dagli enti associati.
L'Associazione realizza i propri scopi con gli strumenti più idonei, tra i quali la stampa dì libri, la pubblicazione di giornali e riviste, la produzione e la distribuzione di film e audiovisivi.
Per la realizzazione delle sue attività l'Associazione può stipulare convenzioni con altri Enti operanti nel settore, determinando le modalità di collaborazione nell'interesse degli associati.
Titolo III
Soci
Art.9
Possono essere soci dell'Associazione: Parrocchie, altri Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, Enti strettamente collegati per norme statutarie alla parrocchia o di cui la Parrocchia è socia, che gestiscono, senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale, attività dì assistenza agli anziani e altre persone in stato di bisogno come esperienza comunitaria di carità cristiana in cui singoli individui e famiglie possano conoscere e sperimentare il valore dell'accoglienza della persona quale patrimonio prezioso di tutta la comunità.
Sono requisiti indispensabili per entrare nell'Associazione le lettere di presentazione dei Parroco pro-tempore della.Parrocchia in cui l'Ente candidato all'adesione è riconosciuto e della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla in persona dell'Ordinario Diocesano.
Art.10
L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della Statuto, comportamenti operativi coerenti con le finalità statutarie ed il puntuale assolvimento degli oneri associativi, a partire dal versamento delle quote associative fissate annualmente dal Consiglio direttivo
Art.11
La domanda di adesione all'Associazione deve essere inoltrata, secondo le formalità deliberate dal Consiglio direttivo, al Presidente dell'Associazione e deve indicare le generalità di chi è delegata a rappresentarla negli organi statutari.
Sulla domanda decide il Consiglio Direttivo con propria delibera inappellabile e viste le lettere di presentazione dei Parroco pro-tempore di cui all'art.10 e dell'Ordinario della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla.
Art.12
I singoli Enti cessano di far parte dell'Associazione nei casi di:
a) estinzione o scioglimento dell'Ente
b) revoca dell'atto di adesione
c) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inosservanze dello statuto
Contro il relativo provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea.
Titolo IV
L'Assemblea dei soci
Art.13
L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti associati o dai loro delegati ed è convocata a cura del Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.
La data, il luogo e l'ordine dei temi da trattare sono comunicati agli associati a mezza lettera almeno 20 giorni prima di quello previsto per l'adunanza.
Art.14
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento delle quote associative.
Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza, tramite il Legale rappresentante di ogni Ente associato o di un suo proprio delegato, di un numero di Soci almeno pari alla metà degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o validamente rappresentati
Art.15
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti sia di persona che validamente rappresentati.
Art.16
L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei delegati nominato in apertura della seduta. Di ogni seduta è redatto verbale a cura di uno dei delegati, diverso dal Presidente dell'Assemblea, eletto fra i presenti in apertura della seduta.
Art.17
L'Assemblea ordinaria è convocata con le modalità previste nel primo trimestre di ogni anno per provvedere e deliberare sul rendiconto economico, sullo stato patrimoniale, sul piano annuale delle attività predisposto dal Consiglio direttivo e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.
L'Assemblea in seduta ordinaria è pure chiamata a decidere su proposte di modifiche statutarie e regolamentari salvo quanto previsto dall'art.27 e sui ricorsi ai provvedimenti di espulsione deliberati dal Consiglio direttivo.
Assemblee straordinarie possono essere convocate per delibera del Consiglio direttivo o per richiesta di tanti soci che rappresentano almeno la terza parte degli iscritti.
Titolo V
Il Consiglio direttivo
Art.18
Il Consiglio direttivo è composto da 5 componenti secondo le determinazioni dell'Assemblea e della stessa nominati per elezioni fra i rappresentanti legali delle persone giuridiche socie o altri delegati dalle stesse. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Alla sostituzione di uno o più consiglieri il cui incarico venga meno per qualsiasi motivo provvede il Consiglio direttivo scegliendo il primo dei non eletti. La carica di consigliere è gratuita.
Art.19
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi associativi, la direzione amministrativa ed organizzativa e la realizzazione degli obiettivi determinati dal piano annuale delle attività.
In particolare, inoltre, il Consiglio direttivo:
· stabilisce l'importo delle quote associative annuali
· delibera sull'ammissione e l'espulsione dei soci
· predispone per le decisioni dell'Assemblea i documenti di rendiconto e bilancio preventivo, di modifica statutaria e regolamentare
Art.20
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o la necessità e comunque almeno una volta ogni due mesi. La comunicazione di convocazione deve essere spedita a mezzo lettera o fax ai consiglieri almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la seduta e deve contenere la data, il luogo ed i temi da trattare. In caso di estrema urgenza e necessità la convocazione potrà anche avvenire con un minimo di 48 ore di anticipo.
Art.21
Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti: in caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.
Titolo VI
Presidente
Art.22
Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi componenti un presidente che dura in carica per l'intera durata del Consiglio ed è rieleggibile. Il Consiglio può eleggere pure uno o più vicepresidenti.
Al presidente, che dirige tutta l'attività dell'Associazione, sono conferite la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.
Titolo VII
Collegio dei revisori
Art.23
L'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea con le funzioni previste dal codice civile. I revisori dei conti sono nominati per un triennio e la loro carica è gratuita.
Titolo VIII
Esercizio economico e Patrimonio sociale
Art.24
Il patrimonio della Associazione è costituito:
- dalle quote associative degli enti associati
- da eventuali contributi di enti pubblici e privati
- da eventuali residui attivi di gestione accantonati a fine di ciascun esercizio
L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati alcuna responsabilità di carattere patrimoniale al di fuori delle quote associative sottoscritte e versate né alcuna ingerenza da parte dell'Associazione nella gestione delle attività del singolo associato
Art.25
L'esercizio finanziario della Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il competente organo predispone per l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Art.26
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge sentite le indicazioni dell'Ordinario diocesano della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla.
Titolo IX
Norme finali
Art.27
La modifica del presente statuto può essere deliberata dall'Assemblea in seduta straordinaria con la partecipazione, anche per delega, dei due terzi degli aventi diritto e comunque con delibera presa a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
La modifica degli articoli contenuti nel titolo relativo alle disposizioni generali deve essere preventivamente valutata ed approvata dall'Ordinario della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla.